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mercoledì 7 marzo 2012

INFEDELTA' - Risarcimento del danno

Una accertata e riconosciuta infedeltà, laddove causa della fine del rapporto coniugale, determina, senz'altro,  l'addebito della separazione al coniuge responsabile, ma comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo se emerge e si dimostra che tale infedeltà si sia concretizzata in atteggiamenti che abbiano determinato una lesione alla integrità fisiopsichica del coniuge ovvero lesione di diritti fondamentali. In sostanza, il richiedente dovrà dedurre l’esistenza e fornire prova di condotte specifiche, dotate d’intrinseca gravità e della conseguente, ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria.

Sentenza 24.11.2011/ 17.01.2012,  n. 610

Suprema Corte di Cassazione
Sezione Sesta
omissis ....

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24.11.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr F. Sorrentino, osserva e ritiene:

– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:
“Il relatore, cons M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

– C..C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del coniuge G..M. , che ha resistito con controricorso;
– l’impugnazione concerne la sentenza del 7.05-4.06.2010, in tema di separazione personale, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa l’8,11.2007 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha ridotto ad Euro 1.600,00 mensili l’assegno già imposto (per Euro 5.000,00 mensili) al M. per il mantenimento della moglie, ha inoltre revocato l’assegnazione a quest’ultima della casa coniugale ed ha nel resto confermato la prima pronuncia;

– la Corte distrettuale ha osservato e ritenuto:
a) che le parti avevano contratto matrimonio il (omissis) e che dall’unione coniugale erano nati tre figli, tutti ormai maggiorenni e laureati;
b) che il M. era divenuto padre di due bambine, nate dalla sua nuova relazione sentimentale iniziata nel XXXX;
c) che il Tribunale aveva addebitalo la separazione al marito in ragione della violazione del suo obbligo di fedeltà, nonché respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla moglie ed alla stessa attribuito assegni mensili di Euro 5.000,00 per il suo mantenimento e di Euro 1.000,00, integrate dalla corresponsione del 70% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia R. (nata nel XXXX), che conviveva con la madre e che non era economicamente autonoma, a differenza dei suoi due fratelli, anch’essi come lei laureati e che avevano trovato sistemazione lavorativa presso il padre;
d) che la sentenza del Tribunale era stata impugnata in via principale dalla C. , che si era doluta del rigetto della sua domanda di risarcimento e dell’insufficiente entità dei disposti contributi di mantenimento, ed in via incidentale dal M. relativamente all’addebito a sé della separazione ed alle imposte contribuzioni;
e) che nel caso concreto non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno, chiesto dalla C. , atteso che unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito ma non risultava che tale infedeltà si fosse concretizzata in atteggiamenti atti a determinare una lesione alla integrità fisico – psichica della moglie ovvero lesioni di suoi fondamentali diritti;
f) che dal M. non era dovuto alla moglie nemmeno il contributo al mantenimento della figlia R. (trentaseienne e in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza), essendo pacifico che ella godeva della rendita di un appartamento donatole dal padre e che aveva disatteso ogni invito dello stesso padre di lavorare presso una delle sue aziende, tanto più che nessuna convincente giustificazione del rifiuto era stata addotta e che gli altri due figli delle parti già lavoravano presso le aziende paterne onde era presumibile che l’offerta di lavoro avrebbe comportato l’esercizio di attività analoga a quella svolta dai germani, compatibile con il suo titolo di studio (laurea in architettura);
g) che attesa la mancanza di figli minori (ovvero di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente aventi diritto al mantenimento), andava revocata l’assegnazione alla C. della casa coniugale;
h) che il M. non aveva contestato il diritto della moglie di ricevere l’assegno per il suo mantenimento, per la cui attribuzione peraltro ricorrevano i presupposti di legge, ma solo lamentato l’eccessività della relativa quantificazione attuata dai primi giudici;
i) che le indagini della Polizia Tributaria, espletate nel corso del giudizio di primo grado, avevano consentito di accertare che il M. svolgeva attività imprenditoriale in campo edilizio, era socio di diverse società operanti nel settore, era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, possedeva numerose partecipazioni azionarie ed obbligazionarie, aveva mantenuto un tenore di vita certamente agiato, per cui al di là delle denunce dei redditi presentate (i cui importi erano stati invero solo indicati ma non asseverati dalla Polizia Tributaria), poteva agevolmente sostenersi che si trattasse di un facoltoso imprenditore e quindi di soggetto più che benestante;
j) che l’assegno di mantenimento non era ancorato esclusivamente alle risorse reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento (quasi ad attribuire al beneficiario il diritto di conseguire una sorta di percentuale sulle risorse del coniuge), ma era volto soprattutto ad evitare che la separazione determinasse un sensibile deterioramento delle condizioni di vita godute in corso di matrimonio.
k) che le condizioni godute dai coniugi M. – C. erano particolarmente agiate (residenza in un villino con V aiuto di una collaboratrice domestica, ricevimenti con amici, viaggi, regali costosi ecc.) ma non esageratamente lussuose, sicché appariva chiara l’eccessività dell’importo liquidato dal giudice di primo grado e l’esosità della richiesta di aumento formulata dall’appellante;
l) che la C. era titolare di pensione per il suo lavoro di insegnante (circa Euro 1000,00 mensili) nonché della rendita di una assicurazione sulla vita (altri Euro 1.000,00 circa), e sebbene privata del godimento della casa coniugale, avrebbe potuto usufruire di altra idonea abitazione (come da impegno assunto dal M. ) a sostegno del ricorso la C. formula i seguenti motivi:
1) “Error in procedendo. Violazione di legge per omessa valutazione del capo 1 del ricorso in appello — omessa motivazione sul punto decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo della esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.
2) “Violazione di legge. Error in iudicando, error in procedendo – Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – errata/falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 155/ter e 155/quater, c.c. — comunque insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione sul punto,, decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo dell’esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; illegittima revoca dell’assegno in favore della figlia R. – illegittima revoca dell’assegnazione della casa familiare alla moglie; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa : si priva di casa e mantenimento una persona maggiorenne estranea al processo mai citata mai intervenuta contro la quale nessuno ha concluso”.
3) “Violazione e mancata applicazione delle disposizioni di cui al’art. 2059 Cc; insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione sul fatto decisivo della controversia in merito al risarcimento del danno per avvenuta lesione dei diritti fondamentali e della menomazione pisco-fisica del coniuge; il tutto in relazione all’art.360 c.p.c., n.3 e 5″ laddove “In relazione al danno non patrimoniale richiesto dalla ricorrente, la Corte di merito afferma: l’unico fatto accertato è la violazione del dovere di fedeltà ma non risulta che tale infedeltà si sia concretizzata in atteggiamenti che abbiano determinato una lesione alla integrità fisiopsichica del coniuge ovvero lesione di diritti fondamentali”.
– il primo motivo del ricorso appare con evidenza fondato, a differenza degli altri due che non appaiono meritare analogo apprezzamento favorevole, rivelandosi le statuizioni con essi avversate aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, oltre che attendibilmente motivate con argomentazioni che la ricorrente contrasta con rilievi critici privi di autosufficienza e/o non decisivi;
– le censure contenute nel primo motivo del ricorso, inerenti alla quantificazione dell’assegno di mantenimento della ricorrente, si rivelano invece, fondate con riguardo alla ricostruzione della condizione economica di ciascuna delle parti ed al relativo raffronto e segnatamente ali ‘immotivata inclusione tra i cespiti di lei di una rendita assicurativa mensile di Euro 1.000,00, che lo stesso controricorrente non conferma (pag 7 del controricorso), nonché all’impropria considerazione della futura, ipotetica e non meglio precisata soluzione alloggiativa offerta dal coniuge, il tutto anche a fronte della sintetica ed insufficiente esposizione della composizione del patrimonio di lui, nonché ancora con riguardo al rapporto dello statuito contributo con il particolarmente agiato pregresso tenore della vita coniugale e con la situazione economica del M. , definito “facoltoso imprenditore” e “soggetto più che benestante”;
– il ricorso può, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto nei limiti in precedenza precisati.
– la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero, che non ha depositato conclusioni scritte, e notificata ai difensori delle parti;
– in primo luogo va ritenuta l’irricevibilità degli atti allegati dalla C. , quali la “consulenza medico-legale”, non prodotti nei gradi di merito ed estranei al novero di quelli di cui è consentito il deposito ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 372 c.p.c.;
– alcuna osservazione critica è stata formulata dai difensori delle parti avverso la proposta di accoglimento del primo motivo del ricorso e non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle espresse nella condivisa relazione di cui sopra;
– le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso, valutate anche alla luce delle osservazioni svolte nella memoria, non meritano, invece, favorevole apprezzamento;
– in relazione al diniego di assegno paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne R. – da cui è legittimamente derivata pure la revoca dell’assegnazione alla C. della casa coniugale – le avversate, statuizioni si rivelano irreprensibilmente ed attendibilmente fondate non già su clausola di stile, come sostenuto dalla ricorrente, ma sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l’erroneo richiamo della sua laurea in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio;
– del pari da disattendere è il terzo motivo del ricorso inerente al ribadito diniego di risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso all’infedeltà del M. , cui la separazione per tale ragione è stata addebitata; l’avversata statuizione si rivela, infatti, ineccepibilmente fondata, oltre che sul richiamo di principi di diritto in linea con quelli già affermati da questa Corte circa la strutturale predicabilità di tale tipo di danno anche all’interno di un contesto familiare (cfr, tra le altre, Cass. n. 9801 del 2005; n. 18853 del 2011), sul rilevato difetto di prova della lesione di diritti fondamentali e segnatamente dell’integrità fisio-psichica della C. , riscontro negativo che la ricorrente solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l’esistenza e la già fornita prova di condotte specifiche, dotate d’intrinseca gravità e della conseguente, ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria;
– non emergono, pertanto, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra;
– conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, respingere gli altri due motivi e cassare la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull’assegno, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti”.

lunedì 5 marzo 2012

INFEDELTA' - Separazione con addebito

L'infedeltà della moglie e la sua temporanea convivenza con un altro non necessariamente rappresentano motivo di addebito della separazione. Il marito che aveva, sul momento, perdonato e si era reso disponibile ad un tentativo di riconciliazione, in sede di separazione è stato chiamato a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento: la Corte di merito, infatti, ha ritenuto il comportamento della moglie, seppur altamente lesivo degli obblighi coniugali, non causa unica della intollerabilità della prosecuzione del rapporto proprio in ragione del periodo di riconciliazione intercorso tra l'adulterio ed il ricorso per la separazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25560/2010 ha confermato la sentenza ribadendo che, pur in caso di infedeltà, è escluso l'addebito della separazione al coniuge responsabile dell'adulterio se la causa della crisi coniugale non possa ricondursi alla relazione extraconiugale.
"... Il presupposto dell’addebito è  rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007)....".

Sentenza n. 25560 del 17/12/2010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE PRIMA CIVILE
Omissis……
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18.1.2000 Caio ha chiesto al Tribunale di ... di pronunciare la separazione personale dal coniuge Tizio a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.
Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poichè il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’abbandono della casa coniugale.
Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.
La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di ... sostenendo, quanto alla pronuncia d’addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780,00) le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. poichè non disponeva di adeguati mezzi economici.
Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’addebito a carico della C. e le ha attribuito l’assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.
Tizio ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.
Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.
Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.
Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.
Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.
2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.
Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.
Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.
Il primo motivo è inammissibile.
Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.
Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.
Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno
approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.
Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010